Ancora leggende metropolitane sui permessi brevi!?

Ancora leggende metropolitane sui permessi brevi!?

Ci risulta che alcune dirigenze e segreterie scolastiche dell'Alto Adige continuano a seguire la persistente quanto infondata leggenda metropolitana secondo la quale un insegnante non potrebbe chiedere permessi da una a cinque ore in un giorno per visite mediche o altre esigenze personali se i permessi riguardano tutte o più di metà delle ore di lezione calendarizzate in quella giornata.
In questo caso (così insistono alcune scuole) gli insegnanti sarebbero obbligati a chiedere un'intera giornata di malattia o una delle cinque giornate annue di congedo straordinario per gravi motivi.

A oltre vent'anni dalla sottoscrizione del nostro contratto collettivo provinciale, ci continuiamo a stupire della longevità di questa bufala, e cerchiamo di precisare una volta per tutte le ragioni di questo singolare fraintendimento.

Quella regola esiste, ma NON si applica agli insegnanti. La limitazione dei permessi a metà dell'orario giornaliero è prevista dal contratto provinciale di intercomparto, applicabile al personale provinciale ATA. Si tratta di una regola sensata nel quadro dell'orario giornaliero di quest'ultimo, e che sarebbe priva di senso nel caso dell'orario di lezione degli insegnanti, variabile di giornata in giornata.

Di seguito le fonti.
Questa è la disciplina prevista dal contratto di intercomparto (CCI 12.2.2008, art. 25), che contiene la limitazione ma NON si applica agli insegnanti:

Art. 25 (Permessi brevi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1)  Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.
(2)  Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo le modalità da stabilirsi nel contratto di comparto.
(3)  Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al personale per il numero delle ore non recuperate.

Questa è invece la disciplina prevista dal contratto provinciale per gli insegnanti statali (CCP testo unico 23.4.2003, all. IV, art. 4), che NON contiene detta limitazione.

Art. 4 (Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1)  Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, permessi di durata non superiore a cinque ore per ogni giornata lavorativa. Nel corso dell'anno scolastico la durata di tali permessi non può superare 36 ore di lavoro.
(2)  Il periodo è da recuperare in accordo con il/la dirigente scolastico/a. Per il recupero viene applicata la relazione tra ora di insegnamento e ora funzionale all'insegnamento sulla base del coefficiente 1,9. Il periodo di permesso usufruito per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative documentate non è soggetto, di norma, a recupero.
(3)  Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare i relativi recuperi, si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al/la dipendente per il numero delle ore non recuperate.