Congedo parentale

Congedo parentale

Il congedo parentale può essere usufruito da entrambi i genitori entro il dodicesimo anno di vita di ciascun figlio. • 3 mesi per la madre dopo la fine del congedo di maternità; 3 mesi per il padre dopo la nascita; ulteriori 5 mesi per la madre o il padre; • complessivamente non più di 11 mesi; • complessivamente non più di 11 mesi per il padre o la madre, qualora vi sia un solo genitore; • retribuzione 30% per 8 mesi, 20% nei successivi 3 - ma limitatamente all'12 anno del figlio. Qualora vi sia un solo genitore 30% per 11 mesi. • non più di 6 soluzioni.

Il congedo comprende anche i giorni festivi e non lavorativi, a meno che i diversi periodi non siano intervallati da effettivo ritorno al lavoro. Ad esempio: la sospensione natalizia delle lezioni non è computata nel congedo parentale solo se c’è una ripresa effettiva del servizio, ad esempio il 23 dicembre o il 7 gennaio. • Il congedo può essere interrotto nel caso in cui il genitore si ammali per almeno otto giorni. Il congedo è un diritto non sottoposto all’autorizzazione del Dirigente, non va “richiesto”, ma comunicato con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità (ad esempio la supplente neo assunta).