Congedo obbligatorio di maternità

Congedo obbligatorio di maternità

Di regola l'interdizione dal lavoro dura 5 mesi:
• 2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo, se non ci sono rischi per la salute si può optare per 1 mese prima e 4 dopo. (vedi circolari ministeriali sulla flessibilità)
• retribuzione fissa e continuativa al 100%, al 90% al di fuori del rapporto di lavoro
Con la legge n.145 (legge di bilancio 2019) del 30 dicembre 2018 è stato aggiunto il comma 1.1 all’art. 16 del Decreto legislativo n.151/2001. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 1.01.2019 e prevede quanto segue:
„In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Premesso questo, l’utilizzo del periodo di maternità di cinque mesi dalla presunta data di nascita può essere concesso dal dirigente scolastico se l'insegnante presenta domanda e allega un certificato del medico specialista dell’Azienda sanitaria locale o di uno specialista convenzionato.
Il certificato medico deve dichiarare esplicitamente che il rinvio dell’astensione obbligatoria dal lavoro al giorno precedente al parto, in conformità con il c. 1.1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, non mette in pericolo la salute della madre e del bambino, se quest'ultima è in servizio fino a un giorno prima la presunta data di nascita del bambino.

Le insegnanti che sono esposte a rischi specifici, alla richiesta del congedo di maternità dalla data prevista di nascita o fino a un mese prima della data presunta, devono allegare un ulteriore certificato del medico competente in medicina del lavoro . La valutazione dei possibili rischi sul posto di lavoro per l'insegnante è responsabilità del dirigente scolastico. Si fa notare che in linea di principio per il personale docente delle scuole pubbliche secondo il decreto legislativo n. 81/2008 le visite di medicina del lavoro non sono obbligatorie.